Lettera aperta ad aic sulle sode e sulla normativa

Silvio Spicacci Minervini  

  

Presidente Valmarana  

Associazione Italiana Celiachia APS  

Via Caffaro, 10 16124 Genova  

Email:  

postacertificata@pec.celiachia.it  

Associazione AIC Lazio  

Viale dei Romagnoli 197  

00121 Roma  

Email: sede@aiclazio.it  

Association of European Coeliac Societies (AOECS)  

4, Rue de la Presse,  

B-1000 Brussels,  

Belgium  

Email: @aoecs.org  

Roma, 07 febbraio 2024  

OGGETTO:  

1. OSSERVAZIONI SU ARTICOLO PAGINA 64 CN 2 2020 FIRMATO DALLA  DOTTORESSA NEUHOLD E OSSERVAZIONI SU EDITORIALE CN 3 2023  PAGINA 8 DA LEI FIRMATO  

Gentilissima Presidente Valmarana,  

Sono Silvio Spicacci Minervini associato presso AIC Lazio n  

Questo documento nasce dalla forte perplessità in merito alla Sua dichiarazione di “Idoneità”  della bevanda Cola Coop con ingrediente estratto di malto di orzo in assenza di claim senza  glutine. E sulla presunzione che tutte le Sode siano in assoluto senza glutine.  

Ho letto tutto il materiale storico che avete presentato in merito alla “difesa” della vostra  posizione ed ho cercato i documenti che menzionavate nella rivista Celiachia Notizie o il  vostro sito senza riuscire a trovarli.

Pertanto ho scritto due volte alla sede regionale per poterli ricevere e esaminare. La  richiesta è stata girato alla email nazionale, ma non ho mai ricevuto risposta.  

Avendo letto con estrema attenzione gli articoli menzionati nell’oggetto di questo  documento:  

 CN 2 2020 pagina 64 firmato dalla Dottoressa Neuhold in qualità di Responsabile  Area Food AIC (Allegato 1)  

 CN 3 2023 pagina 8 da Lei firmato (Allegato 2)  

Avrei voluto leggere i documenti che confermerebbero i vostri assunti:  1) “L’approfondimento” del Ministero della Salute, con la relativa documentazione di  “avallo” che sarebbe stata conferita da Assobibe.  

2) Il vostro studio sugli edulcorati con la “partecipazione” di Federchimica.  3) Il confronto con le evidenze raccolte tramite AOECS Federazione Associazioni  Europea (come menziona nel Suo personale articolo a pagina 8).  

In assenza di una risposta da parte della Associazione Nazionale Celiachia e della  Associazione Regionale Lazio ho provveduto a contattare:  

 Ministero della Salute  

 Assobibe  

 Federchimica  

 AOECS Federazione Europea delle Associazioni pazienti celiaci  

Assobibe: specifica di non aver materiale scientifico sull’argomento e di non aver mai  avallato dei contenuti in tal senso. Inoltre afferma che non si può costringere la tecnologia  alimentare in binari rigidi e nel caso in cui una cola/soda avesse un allergene come il glutine,  in forma di ingrediente o di additivo, questo sarebbe semplicemente menzionato in etichetta  come stabilisce la 1169/2011.  

Infatti Assobibe non può escludere che per lo sviluppo delle tecnologie alimentari non venga  aggiunto un ingrediente con glutine.  

Assobibe non conferma i contenuti che avete proposto ai vostri associati.  

Federchimica specifica di non detenere la ricerca sugli edulcoranti (che non trovo sul vostro  sito), e di aver avuto solamente colloqui informali con l’Associazione Nazionale Celiachia.  (Allegato 3)  

Anche Federchimica non conferma i contenuti che avete proposto ai vostri associati.  

AEOCS: Ho presentato un quesito alla Federazione Europea alla luce della chiara posizione  Inglese e la Federazione Europea ha confermato che la bevanda cola coop non può essere  autorizzata in assenza di claim (Allegato 4).  

Anche AEOCS non conferma i contenuti di AIC.

 Eppure lei ha scritto un editoriale dichiarando l’IDONEITA’ del prodotto, e ha criticato le  “informazioni scorrette ed inutilmente allarmistiche” (Allegato 2) che sono circolate da parte  di chi giustamente ha criticato la vostra posizione.  

Ho ricevuto il documento che potrebbe essere “l’approfondimento” del Ministero della  Salute, di cui parlate nei vostri articoli: la Relazione Annuale al Parlamento 2018 (allegato  5) pubblicata a dicembre 2019, che ha preceduto il vostro “sdoganamento cole/sode” con  relativa modifica dell’ABC avvenuta nel 2020.  

Questo sarebbe l’approfondimento che ha sdoganato le cole sulle quali c’era tanta polemica  nel 2020? Non capisco come questi contenuti abbiano indotto alla modifica del prontuario  sulle sode (all’epoca ricorderà che la questione verteva sulla coca zero e light) giacché già  allora la norma era la stessa e le Coca Cole non hanno cambiato ingredienti. Quindi erano  già idonee per legge dal 2011; mi chiedo come mai il comitato scientifico lo abbia capito solo  nel 2020, autorizzando la modifica dell’ABC.  

Le pagine 10 ed 11 del documento sopra menzionato esaminano quali categorie di prodotti  hanno il diritto di usare il claim senza glutine e specifica un lungo elenco di prodotti che “non  prevedono l’utilizzo di ingredienti contente glutine”:  

“Te’, caffè, tisane, latte, formaggio, burro, margarina, panna, prosciutto crudo, bresaola,  culatello, speck, olio, vino, aceto, zucchero, miele, marmellata, confettura, gelatina di frutta,  succhi di frutta, sode quali gassosa, acqua tonica, cola, chinotto, aranciata ecc.”  

La relazione afferma che “non sono previste varianti contenenti glutine”. Questi contenuti  ministeriali sono riproposti anche nella Relazione Annuale al Parlamento 2019 e 2020.  

Questa affermazione rigida si rileva errata, considerando lo scenario mondiale delle Soda  di cui le farò quattro esempi specifici.  

A distanza di 3 anni pure la Cola Coop ha inserito un ingrediente quale l’estratto di malto di  orzo come altre marche già da tempo nel mercato in Italia.  

Una categoria di prodotto, che il ministero riteneva non esserci varianti contenenti glutine,  si scopre ora, che lo può contenere.  

Quindi se il claim non va messo per molteplici categorie di prodotti per cui non sono previsti  varianti contenenti glutine, se oggi ci accorgessimo che invece c’è la presenza di glutine,  Lei insisterebbe a non voler mettere il claim?  

Ed è qui che bisogna prestare attenzione a ciò che scrive Assobibe:  

“Non possiamo escludere che l’innovazione tecnologica del prodotto o l’ampliamento  dell’offerta di ricette da parte delle imprese possa portare ad usare ulteriori e nuovi  ingredienti rispetto a quelli “tradizionali”.  

In sostanza questo è un caso, all’interno della classificazione basilare del Ministero della  Salute, utilizzata per spiegare chi abbia diritto all’utilizzo del claim, che neanche il Ministero  era in grado di prevedere. Infatti il Ministero, ad oggi, non è stato capace di dare un criterio  sull’utilizzo del claim per prodotti per cui si assume che non prevedano l’utilizzo di glutine e  che invece oggi venga utilizzato per il processo di innovazione tecnologica alimentare.

Lei e l’Associazione Italiana Celiachia, volete stare con tabelle e relazioni teoriche astratte,  oppure volete essere aggiornati, al passo con i tempi che cambiano?  

Ad oggi le vostre affermazioni circa studi scientifici, approfondimenti ministeriali, e posizioni  di associazioni di categoria riportati, oltre che AEOCS, risultano essere smentite rispetto a  quanto si è potuto rapidamente controllare con una verifica delle fonti. Questo nel mondo  della ricerca o nel mondo “istituzionale” sarebbe una cosa estremamente grave.  

Presidente Valmarana può darmi una spiegazione su quanto le ho fin ad ora riportato sulle  anomalie delle vostre dichiarazioni rispetto alle fonti che sembrerebbero contraddirvi?  

Sperando che ci sia un equivoco, una incomprensione o magari un errore di distrazione o  una errata lettura ed interpretazione delle fonti sulla quali basate i contenuti dei vostri articoli  su celiachia notizie ed 2020 e ed 2023 o alternativamente errori di confusione sia di  Federchimica che di Assobibe, della Associazione Coeliac UK ed anche di AEOCS?  

Eppure, lei dichiara che le posizioni di AIC si basano sul confronto con le associazioni  internazionali e la federazione Aeocs, pertanto mi chiedo che tipo di confronto abbiate avuto  se solo AIC ha preso una strada giudicata errata dall’Europa?  

L’associazione Nazione Inglese ad esempio sulla Cola Coop non autorizza il consumo  della bevanda perché in assenza di claim il consumatore non può sapere esattamente  quanti ppm di glutine siano presenti nella bevanda. (Allegato 6).  

Questa posizione, Presidente Valmarana, mi pare la più corretta in assoluto.  

Le chiedo di farmi capire la posizione di AIC :  

Si può bere una cola coop senza claim con estratto di malto di orzo e invece sarebbe  pericoloso e non andrebbe mangiato (se non in presenza del claim senza glutine) un  formaggio grattugiato mix, una sottiletta light/formaggino fuso o una confezione di  olive nere in scatola con “gluconato ferroso”

Prodotti che non hanno assolutamente allergeni con glutine in etichetta.    

Lei confermerebbe ancora oggi l’idoneità per le sode con estratto di malto di orzo,  naturalmente analcoliche, e frizzanti come la Celestia Mojito oppure la Vitamalt Classic?  In questo caso quindi è scontato che ci sia glutine sotto 20ppm? Lo avete verificato? oppure  contatterete queste aziende per dire che sbagliano ad avere glutine oltre 20ppm?  

In Italia esiste la Cola di Bevande Futuriste che indica la percentuale di estratto di malto di  orzo e ha il claim senza glutine.  

Nel mercato svizzero, austriaco e tedesco esiste la bevanda con estratti di tè verde e  siero di latte gassata Rivella sempre con estratto di malto di orzo.  

Mi può spiegare perché questa bevanda, con il claim senza glutine, è inserita nelle liste  “commerciali” di prodotti senza glutine, pagando il prontuario dell’associazione tedesca?  Quale associazione sta sbagliando totalmente approccio al mondo delle soda? quella  tedesca o quella italiana?

Avete avuto un confronto con la Associazione Tedesca su questa situazione che per lei  sarebbe una anomalia? Ha scritto una lettera/editoriale per chiarire che dai vostri “studi” c’è  evidentemente un gravissimo errore, giacché l’ABC italiano e una relazione del Ministero  sui criteri del claim stabilirebbero che le soda sono sempre senza glutine e non possono  avere il claim?  

Come mai, anziché concedere l’idoneità, non siete “intervenuti” presso la COOP per  chiedere di apporre il claim senza glutine sulla bevanda Cola Coop?  

Non le sembra, tutto questo, un paradosso, che metterebbe in una posizione di estrema  confusione un neo diagnosticato?  

Potrebbe essere questa l’ennesima eccezione di un modello italiano (ABC), unico in Europa,  che fa acqua da tutte le parti?  

Si fa fatica a comprendere come abbiate costruito un sistema così complesso come l’ABC.  Leggo spesso sui forum che si dichiara che anche il Ministero della Salute utilizza uno  schema analogo più semplificato. Il modello ministeriale1 è solo utilizzato per spiegare ad  una persona non avvezza in quali categorie può trovare glutine e quali possano prendere il  claim. Ma non si permette di fare delle classificazioni cosi ingiustificate come il sistema ABC.  Tra l’altro il modello ministeriale conferma la validità della norma e c’è anche la corretta  spiegazione della dicitura volontaria “può contenere tracce”.  

La Comunità Europea ed il Ministero della Salute affermano che tutti gli allergeni vanno  sempre dichiarati e gli additivi devono menzionare l’allergene qualora lo avessero.  

Quindi a distanza oltre 10 anni dalla esistenza della normativa, come mai insistete e non  accettate le indicazioni comunitarie, ministeriali e legali su prodotti che in etichetta non  riportano allergeni? Se lo accettaste veramente dovreste mettere da parte l’ABC.  

Come mai siete ambigui nei confronti dei vostri associati su queste tematiche? Il vostro  comitato scientifico appare sconfessato continuamente dalla norma e dal Ministero della  Salute rispetto all’ABC.  

Da associato, ho l’impressione che nelle vostre comunicazioni, riportiate solo i contenuti  prioritari per la vostra “narrativa” sociale, tralasciando e non menzionando tutte le  comunicazioni istituzionali che non confermano la posizione di AIC.  

Per esempio nei vostri post Facebook sul convegno per la presentazione delle Linee Guida  di diagnosi di celiachia della SIGE - Società Italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia  Digestiva in corso a Roma il 23 gennaio scorso, presso il senato della Repubblica, avete  scritto solo che: “Si conferma l'importanza della formazione e dell’aggiornamento dei medici  per migliorare la diagnosi e il follow up della celiachia” 2 omettendo, per esempio, le  dichiarazioni del Prof Biagi “Il rigore nella dieta non deve però diventare una ‘fobia delle contaminazioni”. Un concetto concreto che non mi pare spiegate bene ai vostri associati.  

Non ho potuto leggere sulle vostre comunicazioni nulla di tutto ciò.  

Ho dovuto cercare un articolo su altro giornale3 per poter leggere un resoconto completo  della presentazione dove pure Lei ha presenziato.  

  

Questo è per dirle che chi è curioso di leggere, per cercare contenuti completi deve andare  su altre fonti, perché le comunicazioni della associazione italiana risultano spesso una ver sione parziale, anziché una comunicazione corretta e completa. Come si sta verificando per  l’oggetto di questa lettera…  

Ad oggi le posso dire che ho una gran confusione sulla posizione della Associazione di cui  faccio parte in merito alla chiarezza delle posizioni scientifico/legali, di corretto accesso alle  fonti, e sulla veridicità dei vostri contenuti; oltre alla fortissima ambivalenza sulla reale  posizione di AIC rispetto alla normativa europea 1169/2011, la quale è demonizzata senza  un giustificato motivo.  

Secondo AIC non ci si può fidare dei prodotti (senza allergeni) che non hanno il claim senza  glutine perché ci potrebbero essere tracce non dichiarate. Premesso che questo vorrebbe  dire violare la normativa esponendosi a reati penali, civili e amministrativi da parte dei  produttori, ma allora morirebbero ogni giorno allergici alimentari per reazioni fino allo shock  anafilattico.  

Gli specialisti di allergologia clinica alimentare affermano che la lettura delle etichette è la  prima tutela degli allergici alimentari.  

La dottoressa Galli ritiene che “attualmente l’interpretazione delle etichette è lo strumento  più importante nella gestione delle AA proprio per ridurre il rischio di esposizione  inconsapevole agli allergeni, ma i consumatori le trovano difficili da interpretare e spesso  nutrono dei sospetti sulla loro precisione.4 “  

Presidente Valmarana non crede che le vostre comunicazioni social o il movimento  generalmente inteso di AIC ingeneri una “sospettosità” profonda proprio come purtroppo  spiega la Dottoressa Galli, che non ha un reale fondamento analitico scientifico e normativo?  

Se i prodotti senza claim vengono continuamente reputati non idonei nei gruppi social  collegati ad AIC, come mai all’estero viene tranquillamente detto ai celiaci di leggere le  etichette?  

Un turista Europeo che viene in italia rischia la salute perché non segue l’ABC?  Il turista Europeo non sa neanche cosa sia l’ABC, bensì legge le etichette dei prodotti che  compra, perché agli Europei viene spiegato il valore della normativa.  

Solo noi italiani quando andiamo all’estero facciamo le valigie con scorte alimentari e  speriamo di cavarcela in qualche modo, non sapendo come scegliere un alimento in un  supermercato estero. Tutto ciò è imbarazzante. 

Ho presentato un quesito al Ministero della Salute e la risposta, che ho ricevuto (Allegato  7), conferma totalmente che le etichette sono corrispondenti alla reale presenza o assenza  di glutine.  

La risposta del Ministero specifica che per legge ogni allergene deve essere menzionato sia  in presenza che in assenza di dicitura volontaria “può contenere….”. La dicitura volontaria  “può contenere….” non è riferito all’alimento ma alla gestione della produzione che deve  comunque rispettare la 178/2002 come cerca di spiegare anche il maggiore esperto legale  alimentare italiano l’avvocato Dario Dongo5.  

La Comunità Europea6 ha recentemente confermato a riguardo che le etichette non devono  essere per il consumatore fuorvianti, ambigue o confuse e che devono essere basata su  dati scientifici pertinenti (Allegato 9). Queste dichiarazioni non sono state evidenziate nel  post che avete fatto a riguardo sul profilo associativo, mostrando un’altra volta una narrativa  imparziale7.  

La risposta che ho ricevuto dal Ministero della Salute ha corrispondenze con le posizioni  delle associazioni estere che ho contattato: Germania8 , Austria, Danimarca9 , Olanda  Portogallo, Norvegia10, Svezia, Inghilterra11.  

Le associazioni di vari paesi europei specificano che si possono leggere le etichette per  scegliere prodotti senza glutine in assenza di prodotti con claim “senza glutine”. Inoltre in  Austria, Germania, Danimarca, Norvegia, Inghilterra si specifica che si può mangiare anche  prodotti con la dicitura volontaria “può contenere tracce” perché molto spesso queste  diciture non riportano realmente l’allergene o al massimo in quantità così contenute che  sono piccolissime e minuscole tracce ben al di sotto della soglia di 20ppm dei prodotti con  claim “senza glutine” (allegato 10).  

Grazie alla collaborazione di oltre 50 celiaci abbiamo fatto analizzare 20 alimenti, senza  claim, vietati dall’ABC in un laboratorio certificato e sono risultati tutti senza glutine, 5 di  questi prodotti avevano con dicitura volontaria “può contenere grano/glutine” e non hanno  riportato glutine (Allegato 8).  

Anche queste analisi sono state bollate come disinformazione sui social. Una analisi di  laboratorio certificato sarebbe disinformazione? Un dato oggettivo sarebbe falso? Come si  fa a contestare un dato? Intende dirlo ai moderatori di AIC che questo è un atteggiamento  anti scientifico… 

Banalmente, potremmo quindi arrivare alla conclusione che tutto questo marasma italiano  è collegato esclusivamente al non riconoscimento di fatto della normativa 1169/2011.  

Basta in realtà un veloce colpo di occhio per sapere dove c’è glutine leggendo una etichetta,  invece di dover costruire castelli in aria come ha fatto per il disastroso esempio delle  soda/cole per le continue eccezioni ed errori, in cui ricade un modello come l’ABC  disconnesso dalla realtà produttiva e legale. 

Al momento il mio rinnovo della quota associativa è in forte dubbio. Riscontro che sempre  più persone nutrano confusione sulle vostre posizioni; come si evince dall’atteggiamento  reale del dialogo con gli associati nei confronti della normativa 1169/2011 (indicazioni  regionali, canali facevo, la Bibbia dell’ABC che non è un modello valido normativo che  bisognerebbe portare al supermercato per orientarsi anziché leggere una etichetta).  

Dopo oltre 20 anni dalla diagnosi di celiachia trovo che la comprensione della normativa che  tutela tutti i soggetti a rischio (allergici e celiaci) sia più corretta oltre ad essere più semplice.  Proprio come tutte le norme su cui basiamo il nostro vivere civile. 

Mettendo da parte l’ABC, abbiamo accesso a moltissimi prodotti che sono senza glutine  giacché non hanno ingredienti riferiti al glutine, come prescrive la normativa comunitaria  valida in tutti paesi di Europa e come affermano le Associazioni Estere. 

I celiaci Italiani stanno comprendendo di avere una più ampia scelta alimentare, leggendo  le etichette; oltre a questo stiamo imparando a sentirci più a nostro agio affrontando gli  acquisti al supermercato con maggiore tranquillità. Questo per noi celiaci italiani sta  diventando una conquista. Pertanto non sarà una sorpresa se sempre più persone non si  assoceranno più ad AIC. 

In attesa di sua cortese risposta le porgo i miei più cordiali saluti

 

https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_497_allegato.pdf

2 https://www.facebook.com/AIC.Associazione.Italiana.Celiachia/posts/pfbid02MWVNdVk6jKCXWWE8y6hDt9StX2Qr4z 7KUC3p3U9Wes4h3S5411tfMRc6HR9pc18Wl

https://www.milanofinanza.it/amp/news/la-sige-detta-le-linee-guida-nazionali-per-la-diagnosi-e-la-terapia-della celiachia-202401241054042545?fbclid=IwAR2kpdh8P9mlv9kWoyF906wpu2UvHp_vlL3vXcfcyhvbb9tVv6BYwoA9Ka4 

4 Elena Galli, Sicurezza Alimentare: etichette e sicurezza alimentare, Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica,  numero 4 (2019): pag. 15

https://ilfattoalimentare.it/contaminazioni-crociate-etichetta.html?fbclid=IwAR0jK9CxuSyCB2rcwSYdpjbPmkD6BZOUdlnp2BnvDAPcuZezn8tDso8qjo

6 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2023-002994-ASW_IT.html

7 https://www.facebook.com/AIC.Associazione.Italiana.Celiachia/posts/pfbid02TN2MmbDR2gLcTNcit8skbqYpUPkjQ4G ki9kFVnunF81EsE4E5pmwgMiDDUdHrNwcl

https://www.dzg-online.de/system/files/2022-01/2021_Leichte%20Sprache_engl_web.pdf?fbclid=IwAR1Sjyd6CUHTHrJDWYvmz1YCLyeE04S S7N3TE0hPKHjW_vaTvX4Ewp2Ijw da pag 58  

https://coeliaki.dk/find-svar-paa-dine-spoergsmaal-om-coeliaki/#anchor_4890

10 https://ncf.no/glutenfri-mat/glutenfrie-produkter/merking-av-glutenfrieprodukter?fbclid=IwAR2UifrJZGvP2Z2uLwpOVHi8p5HvOZE-GrMTgYGA4JqmJpxuA74HxN7M2IU 11 https://www.coeliac.org.uk/information-and-support/living-gluten-free/the-gluten-free-diet/food-shopping/law-on gluten-free/?&&type=rfst&set=true#cookie-widget

 

Allegati  

1) Articolo 2020 Neuhold

2) Articolo 2023 Presidente Valmarano

3) Risposta Federchimica

4) Risposta AEOCS

5) Pagine 9 e 10 relazione al parlamento annuale 2018

6) Risposta associazione nazionale UK

7) Riposta Ministero corretta interpretazione legge 1169/2011

8) Referti laboratorio Lifeanalitics

9) Risposta Comunità Europea

10) Posizioni Associazioni Estere

Riferimenti Normativi  

 Regolamento (CE) n. 178/2002  

 Regolamento (CE) n. 852/2004  

 Regolamento (UE) n. 1169/2011  

 Regolamento (UE) n. 828/2014,  

 Decreto Legislativo n. 231 del 15 dicembre 2017   Regolamento (UE) n. 382/2021