Etichettatura dei prodotti senza glutine: il nuovo regolamento

L'attuale situazione italiana, per quanto riguarda le regole di etichettatura per i prodotti senza glutine, è descritta nell'articolo Glutine ed etichette, lo stato dell'arte (pubblicato nella sezione Legislazione alimentare > Approfondimenti).

Il nuovo regolamento apporta numerose novità:

# Si applica a tutti i prodotti alimentari, con la sola esclusione di quelli regolamentati dalla direttiva 2006/141/CE, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento, in quanto in tali prodotti è vietato l'utilizzo di ingredienti contenenti glutine.

# Per quanto riguarda i prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine (prodotti destinati ad una alimentazione particolare, normati dal Decr. L.vo 27.1.92 n. 111) il regolamento definisce tre categorie:

a) prodotti consistenti di ingredienti ricavati da frumento, segale, orzo, avena o da loro varietà incrociate, specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o contenenti uno o più di tali ingredienti

b) prodotti consistenti di ingredienti che sostituiscono il frumento, la segale, l'orzo, l'avena o le loro varietà crociate, o contenenti uno o più di tali ingredienti

c) prodotti che contengano ingredienti che sostituiscono il frumento, la segala, l'orzo, l'avena o le loro varietà incrociate e ingredienti ricavati dal frumento, dalla segala, dall'orzo, dall'avena o dalle loro varietà incrociate, specificatamente lavorati per ridurne il contenuto di glutine

L'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti delle categorie a) e c) devono riportare la menzione «con contenuto di glutine molto basso», se il loro contenuto in glutine non supera i 100 mg/kg. È ammessa la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg.

I prodotti della categoria b) non devono avere un contenuto di glutine superiore a 20 mg/kg.

L'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di detti prodotti deve contenere la menzione «senza glutine».

L'avena contenuta nei prodotti alimentari destinati alle persone intolleranti al glutine deve essere stata specialmente prodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una contaminazione da parte del frumento, delle segale, dell'orzo o delle loro varietà incrociate; inoltre, il suo contenuto di glutine non deve superare 20 mg/kg.

# Fatto salvo l'art. 2, comma 1, lettera c) del d.to leg.vo 109/92 (non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche), l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei seguenti prodotti alimentari può contenere la menzione «senza glutine» se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg:

- prodotti alimentari di consumo corrente;

- prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, specialmente formulati, lavorati o preparati per esigenze dietetiche specifiche diverse da quelle delle persone intolleranti al glutine, che sono però comunque adatti, in virtù della loro composizione, alle esigenze dietetiche particolari delle persone intolleranti al glutine.

Per i suddetti prodotti non è ammessa la menzione «con contenuto di glutine molto basso».

E' possibile sin d'ora prevedere alcune conseguenze.

Ad esempio, i produttori che attualmente utilizzano diciture tipo «può contenere tracce di glutine» potranno ritenersi autorizzati ad utilizzare la ben più appetibile forma «senza glutine», qualora l'entità delle loro "tracce" risultasse inferiore a 20 ppm (ma quanto pesa una traccia? e chi controllerà?).

Inoltre, la "liberalizzazione" della menzione «senza glutine» avrà presumibilmente qualche ricaduta sull'iter previsto dalla normativa italiana, che attualmente riserva tale menzione ai soli dietetici che abbiano superato le procedure imposte (ma assenti in altri Paesi) dal 111/92.